Covid-19: obbligo di certificato di spostamento in FRANCIA

Lo scorso 17 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Décret n° 2020-1262 del 16 ottobre 2020, che prescrive alcune misure generali necessarie per far fronte all’epidemia di Covid-19 in Francia.

Vi informiamo che per sei settimane decorrenti dal 17 ottobre è stato istituito il divieto di circolazione delle persone (c.d. coprifuoco) dalle ore 21 alle 6 nelle zone di massima allerta (Parigi – con La Regione Dell’ile-De-France, Lione, Lilla, Grenoble, Tolosa, Marsiglia, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Etienne e Rouen).

Il Decreto esclude il trasporto su strada dall’applicazione di queste specifiche restrizioni, tuttavia i conducenti che intraprendono viaggi in territorio francese, anche di mero transito, dovranno conservare a bordo del vettore il certificato di spostamento in allegato (per una più facile compilazione, alleghiamo la traduzione, sebbene restiamo a disposizione per un ausilio nella compilazione).

Si noti che il periodo di validità di questo documento è definito dal datore di lavoro e quindi non è necessario rinnovarlo quotidianamente. Per contro, i lavoratori autonomi devono automunirsi di un attestato di spostamento barrando il primo motivo di spostamento.

In caso di mancato rispetto delle suddette regole di viaggio, viene comminata una multa forfettaria di 135 euro e di 200 euro in caso di recidiva entro 15 giorni.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

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