INFORMATIVA: nuova piattaforma europea per il distacco dei conducenti

Dal 2 di febbraio 2022 entrerà in vigore la Direttiva 1057/2020 sul distacco dei conducenti
nel settore del trasporto su strada.

Le imprese che effettuano trasporti stradali internazionali con operazioni di cabotaggio o
trasporto internazionale non bilaterale saranno obbligate a compilare la dichiarazione di
distacco attraverso la nuova piattaforma telematica europea che sostituirà quelle nazionali.
Più specificamente rientrano tra le operazioni incluse:

• Operazioni di cabotaggio ai sensi della direttiva 1073/20091
• Trasporto internazionale non bilaterale (CROSS TRADE: operazioni di trasporto effettuate
tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, nessuno dei quali è il
paese di stabilimento dell’operatore che effettua tali operazioni)

Il conducente non è considerato distaccato quando esegue:

• Operazioni bilaterali internazionali: ai fini della Direttiva 1057/2020, un’operazione di
trasporto bilaterale nell’ambito di un trasporto internazionale occasionale o regolare di
passeggeri avviene quando un conducente effettua una delle operazioni seguenti:
o fa salire passeggeri nello Stato membro di stabilimento e li fa scendere in un altro
Stato membro o in un paese terzo;
o fa salire passeggeri in uno Stato membro o in un paese terzo e li fa scendere nello
Stato membro di stabilimento;
o fa salire e scendere i passeggeri nello Stato membro di stabilimento al fine di
effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un paese terzo,
conformemente al regolamento (CE) n. 1073/2009.

• Operazioni bilaterali + operazioni aggiuntive: con riguardo al trasporto di passeggeri, in
aggiunta all’effettuazione di un’operazione di trasporto bilaterale, il conducente fa
altresì salire passeggeri una volta e/o scendere passeggeri una volta negli Stati membri
o paesi terzi che attraversa, a condizione che non offra servizi di trasporto passeggeri
tra due luoghi all’interno dello Stato membro attraversato (o stesso vale per il viaggio di
ritorno).

• Transito: attraversare il territorio di uno Stato membro senza svolgere operazioni di
salita e discesa di passeggeri.

 

Il portale è disponibile al seguente indirizzo: Road Transport – Posting Declaration
(selezionare la lingua in alto a destra).

 

Ulteriori precisazioni:

❖ Le dichiarazioni di distacco possono essere compilate in una delle 24 lingue ufficiali
dell’UE. Pertanto, non occorre che la dichiarazione sia redatta nella lingua del paese in
cui il conducente è distaccato.
❖ Le dichiarazioni possono essere compilate per un periodo minimo di un giorno fino a un
periodo massimo di 6 mesi e devono essere presentate al più tardi all’inizio del distacco.
❖ Il conducente deve disporre di una copia della dichiarazione di distacco in formato
cartaceo o elettronico.
❖ La trasmissione di documenti complementari non avverrà più tramite un rappresentante,
ma direttamente tramite il portale collegato al sistema “IMI”, accessibile alle varie
autorità di controllo.
❖ I certificati trasmessi e in corso di validità sono validi fino all’entrata in vigore del
sistema europeo, dopodiché, sarà necessario l’emissione di nuovi certificati.
❖ L’autista dovrà avere con sé il modello A1, la copia del certificato di distacco, le
registrazioni del tachigrafo e i codici del paese degli Stati membri in cui il conducente
era presente quando effettua operazioni di trasporto internazionale su strada o di
cabotaggio.
❖ Sarà possibile designare una persona di contatto diversa dal gestore dei trasporti nello
Stato membro di stabilimento, i cui recapiti di contatto figurano nella dichiarazione di
distacco. Nell’eventualità di un controllo su strada, un ispettore può cercare di
raggiungere tale persona se ha domande, ed è quindi importante che questa persona di
contatto sia facilmente raggiungibile. Non è possibile che una persona di contatto figuri
nella dichiarazione di distacco qualora vi siano già i dati di contatto del gestore dei
trasporti. Il nostro Studio può essere eletto come persona di contatto.

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